Il coniuge economicamente più debole, se privo di mezzi adeguati, conserva il diritto alla parte compensativa dell’assegno di divorzio, anche se crea una nuova famiglia di fatto. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 32198) se da una parte escludono che in caso di nuova convivenza more uxorio, accertata giudizialmente, sia possibile conservare la componente assistenziale dell’assegno, dall’altra negano qualunque automatismo per la perdita della parte compensativa, che può essere mantenuta a certe condizioni. Il Supremo collegio aderisce alla tesi della sezione remittente (ordinanza interlocutoria 28995/2020) che aveva messo in discussione la giurisprudenza predominante ferma sull’addio irreversibile all’assegno in nome dell’autoresponsabilità. L’ordinanza aveva preso le mosse da un caso non proprio frequente. La scelta dell’ex moglie di un ricco industriale di creare una nuova famiglia con un operaio con uno stipendio di mille euro al mese decurtati da un mutuo. Quadro in cui si inserisce la nascita di un figlio. La donna aveva rinunciato nel corso del matrimonio ad un’ attività professionale, in favore dei figli e della famiglia, e dopo il divorzio era tardi per trovare un lavoro.
Il Supremo collegio, caso specifico a parte, bilancia i diversi interessi in gioco. Da una parte considera ingiustificato far pagare per sempre all’ex un assegno, sacrificando simmetriche esigenze di vita futura, dall’altra ritiene che non sia da vanificare il contributo - da provare - dato dal coniuge più debole alla fortuna della famiglia. Nella conservazione del diritto incidono, infatti, una serie di componenti: dalla rinuncia concordata a occasioni di lavoro, all’apporto dato al patrimonio familiare dell’ex. Quanto alle modalità di corresponsione dell’assegno il Supremo collegio ricorda che la funzione compensativa mal si concilia con la periodicità a tempo indeterminato, senza contare l’obbligo di mantenere contatti.
Allo stato attuale non è però previsto un assegno di divorzio temporaneo che possa essere attribuito dal giudice, malgrado un progetto di riforma in corso di approvazione in Parlamento. Le vie da percorrere possono essere quelle di un capitale rateizzabile o la costituzione di una rendita. Il giudice potrò suggerire, in sede di divorzio o di revisione dell’assegno, la temporaneità del versamento. Ma molto si può fare ricorrendo alla negoziazione assistita,0 grazie alla quale - sottolinea la Cassazione - con l’impegno di avvocati e mediatori, il 70% dei divorzi è oggi consensuale.