Responsabilità del medico e della struttura sanitaria; danni da interventi chirurgici per difetto dello strumentario necessario; danno biologico temporaneo e permanente; Legge Balduzzi.
Indice
- 1 Responsabilità medica per danni da mancata raccolta del consenso informato
- 2 Attività medico-chirurgica, risarcimento dei danni e consenso informato
- 3 Malpractice medica e riparto dell’onere probatorio
- 4 Danni subiti dal minore: l’azione risarcitoria dei genitori
- 5 Risarcimento danno alla salute
- 6 Consenso informato: omessa informazione e danni risarcibili
- 7 Risarcimento danni richiesto dal paziente
- 8 Riconoscibilità del danno morale danno da responsabilità medica
- 9 Responsabilità medica: quando non è configurabile?
- 10 Malpractice medica e riparto dell’onere probatorio
- 11 Giudice competente per il risarcimento danni
- 12 Prova del nesso eziologico
- 13 Risarcimento del danno da perdita di chance
- 14 Malformazione della nascitura
- 15 Danni da interventi chirurgici
- 16 Omissione delle precauzioni nella cura del paziente anziano
- 17 Responsabilità solidale di medico e casa di cura
- 18 Risarcimento del danno da errore del medico o della struttura sanitaria
- 19 Responsabilità civile e risarcimento danni
- 20 Legge Balduzzi e responsabilità del medico
Responsabilità medica per danni da mancata raccolta del consenso informato
In materia di responsabilità medica non può essere riconosciuto il risarcimento danni relativamente all’omessa raccolta del consenso informato in relazione al trattamento cui il soggetto si è sottoposto, nel caso in cui il richiedente non deduca di aver subito specifici danni e conseguenze pregiudizievoli a causa proprio di tale omissione come lesione del proprio diritto di autodeterminazione, a titolo di voce di danni patrimoniali e non patrimoniali ontologicamente distinte dalle altre voci di danno subite.
Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 04/11/2021, n.1321
Attività medico-chirurgica, risarcimento dei danni e consenso informato
In tema di attività medico-chirurgica i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell’ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell’ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all’autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.
Cassazione civile sez. III, 07/10/2021, n.27268
Malpractice medica e riparto dell’onere probatorio
In tema di danni subiti dal paziente a causa di imperizia del personale medico, incombe sul danneggiato che agisce per il risarcimento l’onere di provare, anche con presunzioni, il nesso causale tra l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e l’azione o l’omissione dei sanitari; ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetterà poi alla struttura ospedaliera dimostrare che non vi sia stato inadempimento, o che questo non sia eziologicamente rilevante, ovvero che l’impossibilità della prestazione derivi da causa non imputabile, dando prova che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Corte appello Messina sez. II, 11/06/2021, n.259
Danni subiti dal minore: l’azione risarcitoria dei genitori
In una causa di risarcimento per responsabilità professionale medica, i genitori di una minorenne agiscono in giudizio nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia dodicenne, gravemente danneggiata.
Si costituisce la struttura sanitaria eccependo la carenza di legittimazione attiva dei genitori, in mancanza di preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare ad agire in giudizio per il ristoro dei danni subiti dalla figlia; a parere della convenuta, infatti, tale attività rientrerebbe nel novero degli atti di straordinaria amministrazione (necessitanti, per l’appunto di autorizzazione).
Il Giudice Tutelare di Lecco (dove la bimba risiede), successivamente – in via cautelativa – richiesto di autorizzazione da parte degli attori, dichiara il non luogo a procedere sulla richiesta, in quanto l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni (a differenza di un successivo eventuale accordo transattivo) non necessita di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione.
Tribunale Lecco sez. II, 25/05/2021
Risarcimento danno alla salute
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. “lungolatente”, in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l’onere di allegare e provare, ai sensi dell’art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell’eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all’individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore.
Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12182
Consenso informato: omessa informazione e danni risarcibili
Nel caso in cui il danneggiato abbia allegato di aver subito un pregiudizio casualmente legato ex art. 1223 c.c. con l’omessa informazione, spetta al giudice accertare se il danno invocato abbia superato la soglia della serietà e gravità, da determinarsi nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.
Presupposto indispensabile per l’apprezzamento e la conseguente risarcibilità di un pregiudizio discendente dalla lesione del diritto del paziente ad autodeterminarsi è che l’evento si ponga in correlazione causale con le sofferenze patite che non devono consistere in meri disagi o fastidi. Non è quindi risarcibile un presunto danno quando nell’omessa informazione non sia dato scorgere alcun tipo di pregiudizio al di là della mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a se stessa. Per contro, l’istanza risarcitoria deve essere accolta quando il diritto all’autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l’omessa informazione ha impedito venissero assunte, costituendone l’antecedente causale foriero di conseguenze pregiudizievoli, e la cui lesione vada ad incidere oltre al principio di solidarietà nei riguardi della vittima e alla soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità.
Cassazione civile sez. III, 16/03/2021, n.7385
Risarcimento danni richiesto dal paziente
Il paziente che agisce in giudizio in forza di tale titolo deve allegare e provare il contratto, il danno e il nesso causale, mentre resta a carico del debitore l’onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta.
Tribunale Pisa sez. I, 16/02/2021, n.182
Riconoscibilità del danno morale danno da responsabilità medica
In materia di risarcimento danni per l’errata esecuzione di un intervento chirurgico, accertata la responsabilità della struttura sanitaria, non trova riconoscimento il danno morale in considerazione del fatto che la sofferenza fisica e psichica patiti siano stati conseguenza funzionale del sinistro e come tali assorbiti nel ristoro riconosciuto per la mancata corretta esecuzione.
Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 20/01/2021, n.169
Responsabilità medica: quando non è configurabile?
Non è configurabile alcuna responsabilità medica se il danno al paziente sia stato provocato da un comportamento imprudente da parte di quest’ultimo. A ricordarlo è la Cassazione sottolineando l’importanza del nesso causale che deve sussistere tra la condotta dei medici e il danno subito.
Nel caso di specie, i giudici si sono trovati alle prese con un paziente che aveva agito nei confronti dell’Asl per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva di aver subito a causa della prescrizione di farmaci anticoagulanti, che le avevano procurato un ictus cardio embolico. Tuttavia, a causare l’evento era stato la condotta dello stesso paziente che aveva omesso di recarsi al controllo programmato al fine anche di adeguare la terapia.
Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, n.27612
Malpractice medica e riparto dell’onere probatorio
In tema di responsabilità medica vige la regola per cui il paziente che intenda ottenere il risarcimento dei danni derivanti da trattamento sanitario inadeguato deve dimostrare il titolo della sua pretesa, ossia l’aggravamento della propria situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) ed allegare inoltre la sua connessione causale con la prestazione erogata (cd. inadempimento qualificato). A sua volta, è onere della struttura sanitaria provare di contro l’esatto adempimento della prestazione medica, ovvero che il peggioramento delle condizioni soggettive sia dipeso da eventi o reazione soggettiva del tutto estranei, imprevedibili e dunque non prevenibili; e che non sussiste dunque per tali ragioni alcun nesso causale tra condotta del debitore e pregiudizio del creditore.
Tribunale Perugia sez. I, 02/12/2020, n.1350
Giudice competente per il risarcimento danni
La richiesta di risarcimento danni per presunta omessa diagnosi presuppone rappresenta un’ipotesi di responsabilità contrattuale. In tal caso, ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, ove la legge che regola il contratto non sia stata scelta, lo stesso è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto; di regola il collegamento più stretto si presume essere col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha al momento della conclusione del contratto la propria residenza abituale e, se si tratta di società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale.
Cassazione civile sez. un., 26/11/2020, n.26986
Prova del nesso eziologico
Con riferimento al nesso eziologico, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente danneggiato dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno).
In particolare, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione della prestazione sanitaria si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento. Con l’ulteriore conseguenza che, se non risulti provato il nesso tra condotta ed evento (per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta) la domanda deve essere rigettata.
Tribunale Milano sez. I, 03/11/2020, n.6865
Risarcimento del danno da perdita di chance
La domanda giudiziale che configuri una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima iure hereditario), e un danno da perdita di chance di godere del rapporto parentale fatto valere dai parenti iure proprio, ripete il suo autonomo fondamento (e la autonomia del conseguente petitum processuale) in ragione della incertezza sull’anticipazione dell’evento morte. – Le stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento tout court del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l’anticipazione dell’evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidente paralogismo l’evocazione della fattispecie della chance – fondato sull’equivoco lessicale indotto dalla locuzione “perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo”, mentre l’evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall’impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e consapevoli. – Pertanto, nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta par lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell’omissione sul piano causale).
Tribunale La Spezia, 21/09/2020, n.425
Malformazione della nascitura
Il pregiudizio non patrimoniale per lesione del diritto all’autodeterminazione (nella specie, derivante dalla ritardata acquisizione della conoscenza della malformazione della nascitura) consiste nel radicale cambiamento di vita e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto e rinviene il suo fattore causale primo nel precedente fatto-inadempimento che ha determinato la mancata anticipata consapevolezza dell’infermità.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’omessa informazione della gestante, perché le allegate alterazioni della vita dei genitori trovavano causa nella nascita della bambina, affetta dalla c.d. sindrome di “Down”, e non nella ritardata conoscenza di tale circostanza).
Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9706
Danni da interventi chirurgici
In tema di risarcimento dei danni subiti per interventi chirurgici, qualora sia accertata la responsabilità della Casa di Cura per i danni subiti dall’attore a causa per l’inadempimento dell’ obbligazione per difetto dello strumentario necessario per l’intervento chirurgico, senza avere dato idonea informazione al paziente, va liquidato tra l’altro all’attore il danno biologico temporaneo e permanente personalizzandolo in considerazione delle sofferenze psichiche subite a seguito dell’intervento errato.
In tema di risarcimento dei danni subiti per interventi chirurgici, qualora sia accertata la responsabilità della casa di cura per i danni subiti dall’attore a causa per l’inadempimento dell’obbligazione per difetto dello strumentario necessario per l’intervento chirurgico, senza avere dato idonea informazione al paziente, va liquidato tra l’altro all’attore il danno biologico temporaneo e permanente personalizzandolo in considerazione delle sofferenze psichiche subite a seguito dell’intervento errato.
Tribunale Cosenza sez. II, 25/02/2019, n.393
Omissione delle precauzioni nella cura del paziente anziano
In tema di responsabilità medico-sanitaria per decesso di paziente a seguito di caduta, va respinta la prospettazione della struttura sanitaria che invochi l’applicazione dell’art. 1227 c.c.secondo il quale (comma 2) “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare utilizzando l’ordinaria diligenza”, sul presupposto che la caduta fosse l’esclusivo esito di un movimento poco consono del paziente il quale, girandosi nel letto, è scivolato rovinosamente a terra (nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria sul presupposto che non era ragionevole pretendere che un paziente novantaduenne, affetto da plurime patologie, si mantenesse fermo nel letto nella medesima posizione per lungo tempo, riconoscendo l’omissione della struttura consistita nel non aver posizionato al letto le spondine per prevenire comportamenti anche involontari).
Tribunale Milano sez. I, 18/02/2019, n.1533
Responsabilità solidale di medico e casa di cura
In materia di regolarità del contraddittorio processuale, il giudizio instaurato da un paziente per far valere la responsabilità solidale di una casa di cura e del sanitario operante presso di essa configura senz’altro un processo con pluralità di parti ma non realizza, tuttavia, un’ipotesi di di litisconsorzio necessario passivo, in quanto l’attore, avendo diritto di pretendere da ciascun condebitore il pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti, instaura nei loro confronti cause scindibili. Pertanto la regolarità processuale non è inficiata dall’omessa citazione del sanitario operante presso la struttura sanitaria.
Tribunale Bari sez. II, 03/07/2018, n.2783
Risarcimento del danno da errore del medico o della struttura sanitaria
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale, ivi comprese quelle sul riparto dell’onere della prova, l’attore ha il solo onere – ex art. 1218 c.c. – di allegare e provare l’esistenza del contratto, e di allegare l’esistenza d’un valido nesso causale tra l’errore del medico e l’aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall’attore.
Tribunale Pisa, 07/08/2017, n.999
Responsabilità civile e risarcimento danni
In tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di “chance” lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile.
L’invocazione del danno da perdita di chance non può, infatti, ritenersi domanda nuova, essendo tale perdita solo una componente dell’unico diritto al risarcimentodel danno insorto dall’illecito, e bastando la formulazione con cui nella domanda si chieda il risarcimento di tutti i danni a comprenderlo, altro essendo il problema dell’individuazione e, quindi, dell’allegazione dei fatti costitutivi di questa tipologia di danni, che, evidentemente, possono e debbono essere specificamente allegati nell’atto introduttivo, ma anche, in una situazione di incertezza, emergere dall’espletamento dell’istruzione, specie se avvenuta mediante consulenza tecnica.
Cassazione civile sez. III, 19/05/2017, n.12597
Legge Balduzzi e responsabilità del medico
L’espressione contenuta nella norma dell’art. 3 d.l. 158/12 (c.d. decreto Balduzzi), secondo cui “in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. andrebbe intesa non solo sul piano sostanziale, riferita cioè ai casi in cui il medico non risponda penalmente per colpa lieve per essersi attenuto ad accreditate linee guida, ma anche sul piano processuale, ossia riferita ai casi in cui l’azione civile sia stata in concreto esercitata in sede penale e l’imputato sia stato prosciolto dall’accusa in applicazione della nuova norma, ammettendosi così il risarcimento del danno senza obbligare la parte civile ad instaurare un nuovo autonomo giudizio civile; esiste un caso in cui la responsabilità civile del medico è tecnicamente azionata obbligatoriamente a norma dell’art. 2043 c.c., costituita proprio dalla domanda di risarcimento danni proposta nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile che, essendo una domanda di risarcimento danni conseguenti ad un reato, non può giovarsi dei più favorevoli presupposti della responsabilità contrattuale.
Tribunale Monza sez. II, 04/07/2016, n.1892