Nel caso di errore sanitario e conseguente richiesta di risarcimento del danno, per quanto attiene allo specifico aspetto della ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e medico, il paziente ha solo l’onere di allegare il peggioramento delle proprie condizioni di salute, imputandone la causa all’attività del medico, nonché e il nesso causale tra il danno subito e la condotta del sanitario. Quest’ultimo invece dovrà provare che l’esito negativo non è riconducibile a propria negligenza od imperizia e che la prestazione implicava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Di conseguenza qualora il medico non assolva tale onere probatorio, l’inesatto adempimento della sua prestazione va posto a suo totale carico.