In tema di responsabilità da errore medico, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare qualificate inadempienze, idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto (ossia il medico e la struttura sanitaria) l’onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.