Nel caso di morte ascrivibile alla responsabilità dei medici operanti nella struttura sanitaria, poiché il rapporto di spedalità (di natura contrattuale) intercorre tra il paziente e la struttura sanitaria, l’inadempimento della struttura genera esclusivamente nei confronti dell’assistito una responsabilità contrattuale, che può essere fatta valere iure hereditatis dai suoi eredi, senza che, invece, i congiunti (anche se eredi) possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro direttamente patiti per la perdita del rapporto parentale, potendo per tali danni essere invocata esclusivamente una responsabilità extracontrattuale.