In tema di responsabilità per errore medico, ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, il paziente deve provare innanzitutto l’avvenuto inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante il tempo in cui egli vi si trovi inserito; spetta sempre al paziente l’onus di allegare (oltrechè le fasi del ricovero e del trattamento) anche l’inadempimento rappresentato dalla lesione subita, mentre la struttura dovrà dimostrare il corretto o impossibile adempimento della prestazione, dunque la sopravvenienza del caso fortuito.
L’ente ospedaliero risulta quindi esonerato dal rimprovero di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. soltanto nel caso in cui il fatto dannoso occorso al paziente in degenza si realizzi per l’insorgenza di un fattore imprevedibile e inevitabile, ovverosia dalla causazione dell’evento lesivo da parte di un fattore umano o naturale, imprevedibile ed inevitabile, riconducibile quindi al concetto di fatalità.