In tema di violenza sessuale, l’errore del medico in ordine all’esistenza di un obbligo giuridico di acquisire il consenso del paziente prima di procedere al compimento di atti incidenti sulla sua sfera di autodeterminazione della libertà sessuale, a differenza di quello sulla sussistenza di un valido consenso, costituisce errore su legge penale, a norma dell’art. 5 c.p., che non esclude il dolo, salvo che in caso di ignoranza inevitabile. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l’errore sulla sussistenza di un valido consenso, invece, costituisce errore sul fatto, rilevante a norma dell’art. 59, comma 4, c.p.).