In tema di domanda restitutoria derivante da errore medico, occorre rilevare che se le ricevute di pagamento risultano emesse dallo studio professionale, con relativo timbro e indicazione del numero di partita IVA, ciò prova che il pagamento del corrispettivo sia stato percepito dallo studio professionale, inteso come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici, e lo studio stesso, conseguentemente, deve considerarsi il legittimato passivo della domanda restitutoria, non già i singoli professionisti associati a titolo personale, i quali invece, rispetto alla domanda restitutoria, vengono in rilievo solo in quanto soggetti che hanno la rappresentanza dello studio professionale.