Il risarcimento agli eredi comprende la perdita di chance ed anche la privazione della libertà di autodeterminazione del malato nella fase terminale della vita.
Scoprire di avere un tumore è un evento amaro; non sapere di averlo, e accorgersene quando è ormai troppo tardi, provoca un dolore ancora maggiore, che si estende ai familiari superstiti della vittima. I casi di malasanità sono, purtroppo, frequenti anche in oncologia. Talvolta, il medico non si accorge della presenza di un tumore e non lo riconosce, nonostante le visite compiute e gli esami effettuati. L’omessa o tardiva diagnosi può provocare la morte del paziente. Ma in caso di morte per tumore non diagnosticato, quali sono i danni risarcibili?
Il risarcimento dei danni dovuti alla responsabilità dei sanitari, che hanno omesso la diagnosi corretta in tempo utile a salvare la vita del malato, comprende diverse voci. La cosa più importante è che non viene in rilievo solo il classico aspetto della compromissione della salute e della vita del paziente, e dunque il danno biologico. Il risarcimento deve comprendere, come hanno riconosciuto le più recenti sentenze della Corte di Cassazione sul tema, anche altri aspetti, meno percepibili nell’immediato, che riguardano la sofferenza del malato nelle ultime fasi della sua vita. Si tratta, in particolare, del danno da perdita di chance e della lesione della libertà di autodeterminazione, cioè il non poter decidere cosa fare nel poco tempo di vita restante.
Questo danno va riconosciuto anche nel caso in cui la morte sarebbe avvenuta comunque, anche in caso di diagnosi tempestiva, come quando il paziente era già affetto da altre gravi patologie concomitanti. Ma procediamo con ordine e vediamo uno per uno quali sono i danni risarcibili per tumore non diagnosticato.
La responsabilità medica per omessa o tardiva diagnosi di tumore
Il medico deve sempre svolgere la sua attività professionale con «diligenza qualificata», come sancisce l’articolo 1176 del Codice civile. Egli deve, quindi, saper compiere l’esatta e tempestiva diagnosi di una patologia tumorale insorta nel paziente, sottoponendolo, in caso di incertezza, alle opportune visite specialistiche e agli esami necessari (ecografie, radiografie, Tac, esami istologici, ecc.).
Nella pratica, si hanno due casi principali dai quali deriva la morte del malato e il conseguente risarcimento dei danni in favore dei familiari e degli eredi:
- l’omessa diagnosi del tumore, quando la neoplasia non viene individuata e riconosciuta oppure viene scambiata erroneamente con altre patologie non tumorali;
- la tardiva diagnosi del tumore, quando esso viene diagnosticato con un ritardo che compromette la possibilità di praticare le terapie utili a salvare la vita del paziente o a evitarne l’invalidità permanente.
Risarcimento danni per tumore non diagnosticato
Dalla responsabilità medica per omessa o tardiva diagnosi discende direttamente il risarcimento dei danni arrecati al paziente per il tumore non diagnosticato. Il danno da errata o tardiva diagnosi comprende:
- un aspetto patrimoniale, relativo alle spese sopportate per ricoveri ed interventi chirurgici che una diagnosi precoce avrebbe evitato, al danno biologico riportato (lesioni permanenti o morte) e alla perdita di chance;
- un aspetto non patrimoniale, riguardante il danno morale ed esistenziale, da quantificare in termini di sofferenza psicologica arrecata al paziente anche in termini di danno da agonia e, in caso di decesso, da riconoscere ai suoi familiari superstiti, che possono chiedere anche, a titolo proprio, il risarcimento del danno parentale.
Mentre il danno biologico e le altre componenti patrimoniali (tranne la perdita di chance, che esamineremo tra poco) sono ancorati a criteri pressoché certi nella determinazione dell’ammontare, con liquidazione tabellare in base all’invalidità o all’evento morte, cui si aggiungono le spese vive sostenute, i danni non patrimoniali richiedono un approfondimento perché riguardano la sofferenza interiore e sono collegati alle scelte riguardanti il periodo terminale della vita del paziente ormai incurabile.
Il danno da perdita di chance
Il danno da perdita di chance, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione [1], consiste nell’impossibilità di conseguire quel risultato favorevole, in termini di maggiore speranza di vita, che una diagnosi tempestiva avrebbe reso possibile, consentendo di praticare al paziente le terapie adatte. Si tratta, quindi, della privazione della possibilità di sopravvivere più a lungo e con minori sofferenze.
Il medico che non ha effettuato la corretta e tempestiva diagnosi del tumore è responsabile di questo pregiudizio arrecato al paziente ed è tenuto al risarcimento dei danni nei suoi confronti, se sopravvive, o ai suoi eredi, in caso di decesso. Il risarcimento del danno da perdita di chance si aggiunge a quello dovuto per il danno biologico e a quello, non patrimoniale, per la lesione del rapporto parentale da riconoscere ai familiari della vittima.
Anche quando la morte del paziente si sarebbe comunque verificata, per altre patologie concomitanti al tumore non diagnosticato, il danno da perdita di chance deve essere riconosciuto in proporzione alla durata della vita e al peggioramento della sua qualità, specialmente durante le ultime fasi della malattia terminale. La quantificazione esatta di questi fattori dovrà essere operata con una perizia medico-legale.
Il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione
Se il malato di tumore è incurabile e muore, tra i danni risarcibili di natura non patrimoniale devono essere considerati anche:
- il danno da agonia o danno terminale, consistente nella consapevolezza dolorosa dell’inevitabile approssimarsi della fine della vita;
- il danno parentale, arrecato ai familiari superstiti legati al paziente deceduto da un intenso legame affettivo;
- il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, che priva il malato terminale della possibilità di decidere di sé stesso in modo consapevole.
Quest’ultimo profilo è stato approfondito da una recente sentenza della Corte di Cassazione [2], che ha chiarito anche le differenze rispetto al danno da perdita di chance in termini analoghi a quanto ti abbiamo spiegato nell’articolo “Tumore non diagnosticato: risarcimento danni“. In questa nuova sentenza, la Suprema Corte ha affermato che, oltre alle voci di danno già esaminate, va riconosciuto anche il risarcimento per la lesione della libertà di autodeterminazione del malato, che a causa dell’omessa o tardiva diagnosi non ha potuto organizzare al meglio il residuo tempo della propria vita, sia sotto il profilo materiale sia per ciò che concerne la predisposizione spirituale all’arrivo della morte.
È un tipo di danno che riguarda le possibilità e le aspettative perdute e deve essere riconosciuto con una valutazione equitativa, non potendo essere provato nel suo preciso ammontare. In proposito, la sentenza rileva che l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nei pregiudizi arrecati all’integrità fisica del paziente, ma si estende anche a questa perdita di opzioni che avrebbe consentito al paziente di affrontare la fase terminale della sua vita in modo migliore, se la patologia tumorale fosse stata diagnosticata in tempo.
In particolare, il malato di tumore avrebbe potuto ricorrere a terapie alternative, anche palliative e curative del dolore, e in ogni caso avrebbe potuto compiere – spiega la sentenza – una «cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine». Questa possibilità di scelta esistenziale, però, gli è stata impedita dall’omessa o tardiva diagnosi del tumore e allora bisogna riconoscere l’avvenuta violazione del diritto all’autodeterminazione della persona. Di tutto ciò è responsabile il medico che, se si fosse accorto in tempo dell’insorgenza del tumore, avrebbe potuto evitare al paziente non tanto la fine – che in alcuni casi sarebbe stata inevitabile anche con una diagnosi tempestiva – quanto il peggioramento della vita del malato nelle sue ultime fasi.
Va sottolineato che, nella vicenda esaminata, era emerso che la diagnosi precoce del tumore non avrebbe comunque evitato la morte. Nonostante ciò, il risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione va riconosciuto, perché – afferma il Collegio – «la condotta del medico ha comportato un peggioramento del periodo rimanente» di vita del malato. Quindi il danno risarcibile derivato dall’omessa diagnosi comprende il non aver messo il paziente «nelle condizioni di scegliere “cosa fare” nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto», ed, inoltre, di avergli precluso «anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e quindi, in senso lato, l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche, in vista e fino a quell’esito».